La delibera di indirizzo non è impugnabile se priva di effetti lesivi immediati (TAR Campania n. 5071 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti amministrativi di natura ricognitiva, interlocutoria e di indirizzo, privi di efficacia esterna e di carattere cogente, non sono immediatamente lesivi e non sono autonomamente impugnabili, difettando la natura provvedimentale e l’interesse attuale e concreto al ricorso. Nell’ambito delle concessioni di servizi di trasporto pubblico locale in modalità net cost, la verifica del Piano Economico Finanziario dell’aggiudicatario, ove espressamente prevista dalla lex specialis, costituisce adempimento legittimo e non integra una rinegoziazione del corrispettivo. La mera allegazione di perizie tecniche di parte, non ancorata alla puntuale violazione di specifiche regole, non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore del settore del trasporto pubblico locale, impugnava la delibera della Giunta Regionale n. 705/2025 e gli atti istruttori connessi, con cui l’Agenzia campana per la Mobilità (ACaMIR) aveva preso atto delle attività propedeutiche alla sottoscrizione dei contratti di servizio e, in particolare, dell’adeguamento dei corrispettivi per il lotto relativo alla provincia di Caserta. La ricorrente, che non aveva partecipato alla gara, lamentava che tali atti avessero autorizzato una sostanziale modifica delle condizioni economiche dell’affidamento, in violazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di par condicio e immodificabilità dell’offerta, deducendo che la rinegoziazione avrebbe trasformato il ribasso d’asta in un incremento del corrispettivo. Costituitisi in giudizio la Regione, l’ACaMIR e il RTI aggiudicatario, sollevavano plurime eccezioni in rito. Il Tribunale disponeva istruttoria, ordinando il deposito delle relazioni e dei PEF aggiornati; la ricorrente proponeva quindi motivi aggiunti, reiterando le censure e dedicandosi, con perizie di parte, alla dimostrazione dello stravolgimento dell’equilibrio economico della gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo fondate e assorbenti le eccezioni preliminari. Ha preliminarmente ricostruito il riparto di competenze tra la Regione e l’ACaMIR, evidenziando che alla sola Agenzia spetta la gestione della procedura di gara e la stipula dei contratti, mentre alla Regione residuano funzioni di programmazione e vigilanza. Da ciò è derivato che la delibera impugnata, lungi dal costituire un nuovo assetto di interessi, si risolve in un atto meramente ricognitivo e di indirizzo verso il futuro operato della stazione appaltante. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato per affermare che l’oggetto del provvedimento amministrativo è la modifica della realtà giuridica e materiale; ove tale attitudine manchi e manchino effetti esterni immediati e carattere cogente, difetta la natura provvedimentale e, con essa, la lesività. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità per carenza di un interesse ad agire attuale e concreto, non essendo configurabile la tutela di situazioni meramente future e incerte.

Il Tribunale ha aggiunto, in via meramente esplicativa, che l’impugnazione sarebbe comunque infondata nel merito. Ha rilevato che le contestazioni della ricorrente poggiavano su valutazioni tecnico-economiche desunte da perizie di parte, senza individuare puntualmente le regole violate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Ha inoltre chiarito che la gara de qua non costituisce un appalto ma una concessione di servizi net cost ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007: in tale quadro, la verifica del PEF dell’aggiudicatario è esigenza espressamente prevista dall’art. 31 dello schema di contratto di servizio, che disciplina la verifica periodica dell’impatto delle differenze tra i dati di gara e quelli effettivamente riscontrati al subentro. La successiva attività valutativa dell’ACaMIR risultava quindi compiuta sulla base di una clausola contrattuale, senza che la ricorrente ne avesse censurato la legittimità. Il Collegio ha infine compensato le spese, data la peculiarità e la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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