Cessazione della materia del contendere per avvenuta assegnazione delle ore di sostegno (TAR Campania n. 5040 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno scolastico e di riconoscimento del diritto dell’alunno a un insegnante di sostegno per l’intera durata della permanenza a scuola deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, in sede conformativa, abbia dato esecuzione all’ordinanza cautelare, rideterminando il numero di ore in misura corrispondente alle necessità di piena integrazione scolastica del discente. In tale evenienza, la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente, la quale abbia dato causa al giudizio mediante un provvedimento lesivo dell’interesse del ricorrente, giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, impugnava il provvedimento del dirigente scolastico che assegnava al figlio, per l’anno scolastico 2025-2026, 18 ore settimanali di sostegno a fronte delle 30 ore di frequenza scolastica. Il ricorso, notificato anche avverso il verbale del G.L.O. e la verifica finale del P.E.I., deduceva che l’equipe pedagogica aveva ritenuto necessaria la copertura totale del tempo scuola, segnalando l’inadeguatezza della dotazione oraria assegnata.

Nella fase cautelare, il Tribunale aveva accolto l’istanza di misura monocratica, ordinando all’amministrazione il riesame del provvedimento impugnato e la conseguente assegnazione al minore delle ore di sostegno necessarie alla sua piena integrazione scolastica, previa redazione del Piano Educativo Individuale (PEI) per l’anno in corso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, era cessata la materia del contendere. Tale conclusione discendeva dall’avvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle statuizioni contenute nell’ordinanza cautelare, che avevano trovato attuazione in sede conformativa. La circostanza non era stata contestata dalle parti resistenti, sicché la declaratoria di cessazione della materia del contendere si imponeva anche in virtù del principio di non contestazione.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza virtuale, ponendole a carico solidale delle amministrazioni resistenti. La liquidazione, in misura forfettaria, è stata effettuata con attribuzione al difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Il provvedimento si segnala perché, pur non affrontando il merito della questione relativa alla congruità delle ore di sostegno, conferma l’effettività della tutela cautelare nel settore del diritto allo studio degli alunni con disabilità e l’operatività del meccanismo della soccombenza virtuale nei giudizi definiti con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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