Ottemperanza per Carta docente: decorrenza delle astreintes dalla notifica della sentenza (TAR Campania n. 4982 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., è ammissibile quando la sentenza da eseguire sia passata in giudicato e l’amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. La penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, sicché decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore, e cessa all’insediamento del commissario ad acta o al soddisfo. L’inottemperanza all’obbligo di costituire la Carta elettronica del docente legittima la nomina del commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati, con accredito della somma complessiva di euro 2.000,00.
La sentenza, pubblicata il 28.03.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come certificato dalla cancelleria. Nonostante la notifica al Ministero, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, sicché il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. In particolare, ha verificato l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza al Ministero. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo nel termine di sessanta giorni, designando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Quanto alla domanda di fissazione della penalità di mora, il Tribunale ne ha accolto la richiesta, ritenendo equo il parametro dell’interesse legale ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dalla legge di stabilità per il 2016. Ha precisato che le astreintes, avendo funzione sollecitatoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha liquidato il compenso per l’eventuale commissario ad acta nella misura di euro 500,00, ponendolo a carico dell’amministrazione inadempiente.
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Nota della Redazione
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