Sopravvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica e improcedibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Campania n. 5003 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione di una sentenza che ha confermato un’ingiunzione a demolire è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, adotta un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 relativamente all’opera oggetto dell’ordine di ripristino. La sopravvenienza di tale atto fa venir meno l’interesse alla declaratoria giurisdizionale, in quanto l’ordine demolitorio risulta superato dall’esito positivo del procedimento di sanatoria. In tali evenienze, la declaratoria di improcedibilità non richiede una motivazione ulteriore rispetto alla mera esistenza del nuovo provvedimento, purché esso sia effettivamente intervenuto e riguardi l’identico manufatto.

Il Fatto

La vicenda origina da un’ordinanza con la quale il Comune aveva ingiunto la demolizione di due lucernari tipo “velux”, realizzati su un immobile sito nel centro abitato, in quanto sprovvisti di titoli abilitativi sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico. Tale ordinanza era stata impugnata dinanzi al TAR Campania, che aveva dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso, confermando l’obbligo di ripristino.

A seguito di tale pronuncia, i comproprietari dell’immobile, pur non essendo stati destinatari formali dell’ingiunzione, diffidavano il Comune affinché procedesse all’esecuzione in danno dell’ordine di demolizione. Di fronte all’inerzia dell’Ente, proponevano ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Si costituivano sia il Comune, eccependo l’autoesecutività della sentenza di rigetto e il difetto di legittimazione dei ricorrenti, sia la proprietaria, deducendo la pendenza di un procedimento di sanatoria paesaggistica. Nel corso dell’udienza di discussione, i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione, essendo nel frattempo intervenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’istanza di sanatoria presentata dalla controinteressata, protocollata sin dal 2021, era stata definita dal Comune con un provvedimento del 23 marzo 2026, con il quale era stato adottato l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Da tale sopravvenienza il TAR ha fatto discendere la cessazione dell’interesse al ricorso per ottemperanza. L’ordine di demolizione, infatti, costituiva l’oggetto dell’esecuzione richiesta; una volta che l’opera è stata ritenuta compatibile con il vincolo paesaggistico, l’ingiunzione di ripristino perde la propria ragion d’essere, non potendo più configurarsi un interesse concreto e attuale all’esecuzione coattiva.

La decisione si fonda su una valutazione di tipo sostanziale: la funzione del giudizio di ottemperanza è quella di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, assicurando l’esecuzione del giudicato. Tale funzione viene meno quando l’esito del procedimento amministrativo successivo alla sentenza rende l’esecuzione stessa inutile o comunque non più doverosa per l’amministrazione.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo la richiesta dei medesimi ricorrenti, e ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti, valorizzando la peculiarità e la complessità della vicenda. Nessuna statuizione è stata resa in ordine alla domanda di condanna per abuso del processo, assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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