L’inerzia nell’esecuzione del giudicato sul bonus docente integra gli estremi dell’inottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13232 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, neppure di natura economico-finanziaria, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione integra gli estremi della inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale di Roma per il riconoscimento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per l’anno scolastico 2023/2024. Il giudice ordinario accoglieva la domanda con sentenza non appellata, divenuta definitiva.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione alla pubblica amministrazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non provvedeva all’attribuzione del bonus. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso ammissibile, risultando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione passata in giudicato e ritualmente notificata all’amministrazione, e sussistendo la competenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il ricorso è altresì fondato: l’amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, la condotta omissiva configura un’ipotesi di inottemperanza al giudicato. La Corte richiama il precedente di Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023 e, più in generale, la giurisprudenza secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012).
Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, nella persona del Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Considerata la serialità della controversia e la persistente inerzia ministeriale, la sentenza dispone inoltre l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della semplicità della causa, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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