Ottemperanza e prova del passaggio in giudicato: onere del ricorrente (TAR Campania n. 4997 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui chiede l’esecuzione. In difetto di tale attestazione, il giudice dell’ottemperanza non può pronunciarsi nel merito dell’azione, ma deve disporre incombenti istruttori affinché la parte produca la documentazione necessaria, fissando una nuova camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere, parziale o totale, può essere dichiarata solo all’esito della verifica della sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, tra cui la definitività del giudicato da ottemperare.
Il Fatto
La ricorrente, candidata in un concorso per titoli ed esami per l’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, era stata esclusa per non aver presentato la prova pratica, svoltasi anticipatamente rispetto all’orario comunicato. Con sentenza del 3 giugno 2025, il TAR Campania aveva accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di consentire lo svolgimento di una sessione suppletiva della prova.
Rimasta inerte l’Amministrazione, la ricorrente agiva per l’ottemperanza, notificando il ricorso il 2 ottobre 2025. Nel corso del giudizio, il Ministero documentava la convocazione per la prova orale, sostenuta con esito positivo. Alla camera di consiglio, la difesa della ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto al capo relativo alla prova pratica, insistendo per il resto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che difetta in atti la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata. L’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. subordina l’esperibilità dell’azione di ottemperanza alla definitività della decisione di cui si invoca l’esecuzione, sicché la relativa verifica costituisce presupposto processuale indispensabile.
Il Tribunale ritiene necessario, ferma ogni altra valutazione, ordinare alla parte ricorrente di produrre l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La fissazione di tale incombente istruttorio si rende indispensabile prima di poter esaminare il merito dell’azione e le eventuali richieste di cessazione della materia del contendere.
Per il prosieguo, il Collegio fissa la camera di consiglio del 19 novembre 2026, disponendo gli incombenti di cui in motivazione. La decisione, assunta in forma collegiale, non entra nel merito delle domande, ma si limita a regolare il bisogno istruttorio emerso all’esito dell’udienza camerale.
Nota della Redazione
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