Sospensione cautelare di ordinanza di rimozione rifiuti per onerosità dell’esecuzione (TAR Campania n. 414/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo può essere accolta quando il periculum in mora risulti concreto e attuale, desumibile dagli ingenti costi che l’esecuzione immediata dell’atto comporterebbe per il destinatario, nonché dalla possibile esecuzione in danno da parte dell’Amministrazione. Non è necessario, in tale sede, che il fumus boni iuris sia accertato con valutazione sommaria di fondatezza del ricorso nel merito, essendo sufficiente la valutazione comparativa degli interessi coinvolti e l’urgenza di evitare un pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’area, impugnava l’ordinanza sindacale notificata a mezzo PEC con la quale il Comune gli ordinava, entro sessanta giorni, di procedere alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento conteneva l’avvertenza dell’esecuzione in danno e della denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006. Unitamente al ricorso, il destinatario dell’ordine proponeva istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto, deducendone i gravi riflessi economici e patrimoniali. Si costituivano in giudizio il Comune e il Sindaco quale Ufficiale di Governo, per resistere alla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha ritenuto la domanda cautelare suscettibile di favorevole apprezzamento, valorizzando esclusivamente il profilo del periculum in mora. L’ingente entità dei costi connessi alla esecuzione del provvedimento gravato è stata considerata elemento idoneo a integrare il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, in quanto l’ordine di rimozione dei rifiuti comporta un esborso economico significativo a carico del destinatario, in assenza di accertamento definitivo delle sue responsabilità.
La valutazione del Collegio si è incentrata sulla possibile esecuzione in danno dell’ordinanza: la minaccia di intervento sostitutivo dell’Amministrazione, con rivalsa delle spese sul soggetto intimato, rendeva imminente e concreta la lesione patrimoniale, tale da giustificare la sospensione in via cautelare degli effetti del provvedimento. Non è emersa, invece, una valutazione espressa circa la consistenza del fumus, essendo la decisione fondata sulla sussistenza del requisito cautelare richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Conseguentemente, il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, compensando le spese della fase cautelare e fissando per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 24 marzo 2027, a seguito della correzione dell’errore materiale disposta con decreto presidenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.