Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di concessioni demaniali annuali (TAR Emilia-Romagna n. 1429 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso il diniego di rinnovo di una concessione per l’occupazione di area demaniale marittima, qualora il provvedimento impugnato abbia efficacia annuale e risulti ormai superato nelle more del giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che rilevi l’esito negativo della fase cautelare, ove questo sia stato motivato con esclusivo riferimento al profilo del danno e non abbia compiuto alcuna valutazione sul merito della pretesa. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando l’amministrazione resistente non abbia svolto attività difensiva successiva all’incidente cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Cesenatico aveva negato l’istanza di rinnovo/rilascio di una concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima antistante l’ex colonna Santa Monica. Investito dell’istanza cautelare, il TAR Emilia-Romagna la rigettava con ordinanza, ritenendo che l’interesse fatto valere non fosse suscettibile di tutela cautelare, poiché, anche secondo la prospettazione della stessa ricorrente, il conseguimento del bene della vita avrebbe comunque richiesto, ai sensi dell’art. 37 cod. nav., il positivo espletamento di una procedura di gara. Nel corso del giudizio, la società depositava memoria con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo il provvedimento impugnato dotato di efficacia annuale e ormai superato nelle more del processo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente, rilevando che il provvedimento gravato, avendo natura di atto con efficacia annuale, aveva esaurito i propri effetti prima della definizione del giudizio. Sulla base di tale circostanza, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ha accolto l’istanza di compensazione formulata dalla ricorrente, nonostante l’opposizione dell’amministrazione resistente. A sostegno della decisione, ha evidenziato che il rigetto dell’istanza cautelare era stato motivato con riferimento esclusivo al profilo del danno, senza alcuna valutazione nel merito della fondatezza del gravame, e che il Comune non aveva dispiegato alcuna attività difensiva dopo l’incidente cautelare.
La sentenza, resa all’esito dell’udienza di smaltimento del 16 giugno 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., ha infine ordinato l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa, disponendo integralmente la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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