Ristori Covid alle strutture accreditate: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1413 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va attuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica alle controversie relative ai ristori previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020 a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria durante l’emergenza Covid-19, trattandosi di contributi previsti dalla legge, sui quali l’amministrazione sanitaria mantiene funzioni di vigilanza senza poteri discrezionali di apprezzamento del beneficio.
Il Fatto
Una società, struttura privata accreditata, aveva sottoscritto nel marzo 2020 un accordo con la Regione per la messa a disposizione di posti letto Covid, con riconoscimento di acconti mensili commisurati all’80% della differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019. Con la successiva deliberazione del 2024, la Regione aveva recepito l’accordo riconoscendo un’indennità di funzione e un ristoro per la mancata attività intra-regione. Con delibera del settembre 2025, la Regione ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente deliberazione, motivandolo con la violazione dei limiti di spesa e la mancanza di copertura finanziaria, avviando l’iter per la restituzione degli acconti.
La società ha impugnato il provvedimento di autoannullamento davanti al TAR, deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo il risarcimento dei danni. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo invece la riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 in fattispecie analoga. La controversia riguarda la spettanza di contributi a fondo perduto o ristori riconosciuti dalla legge regionale di recepimento della disciplina statale emergenziale, per i quali la legge nazionale ha predeterminato criteri oggettivi di quantificazione e la misura massima del beneficio.
Il Collegio ha evidenziato che le strutture ricadenti nelle condizioni descritte dalla normativa statale vantano un diritto alla sovvenzione nella misura massima predeterminata, senza che residui all’amministrazione alcun margine di apprezzamento discrezionale. La deliberazione impugnata, nel recepire l’accordo, ha previsto criteri del tutto oggettivi per la quantificazione degli indennizzi, con la conseguenza che la spettanza del pagamento assume consistenza di diritto soggettivo.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, il finanziamento riconosciuto direttamente dalla legge con soli compiti di verifica in capo alla pubblica amministrazione radica la giurisdizione del giudice ordinario, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di concessione e revoca di contributi. Il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalle conclusioni del giudice della giurisdizione, dichiarando il difetto di giurisdizione con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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