Legittimo il procedimento disciplinare se la negligenza è continuata nel tempo (Cons. Stato n. 9371 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di diligenza del dipendente pubblico, consistita nel non aver trattato le pratiche di sua competenza, non si esaurisce nel momento in cui un terzo solleciti l’adempimento, ma si protrae finché perdura la condotta negligente. Ne consegue che la tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento all’intero arco temporale della violazione, e non al primo avviso proveniente da altra articolazione amministrativa. Il mero sollecito del creditore non denota di per sé la responsabilità del dipendente, ben potendo il mancato pagamento dipendere da altre cause. Nel procedimento disciplinare il riparto dell’onere della prova non impone all’amministrazione di dimostrare il fatto materiale della ricezione degli atti quando il ruolo ricoperto e le circostanze accertate rendano ragionevole e plausibile l’attribuzione della responsabilità, in assenza di una giustificazione alternativa allegata dall’incolpato. Le valutazioni dell’amministrazione sulla gravità dell’infrazione e sulla scelta della sanzione sono espressione di ampia discrezionalità e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzione o palese irrazionalità.
Il Fatto
L’appellante, all’epoca assistente capo tecnico coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso una Questura, era addetto alla Sezione Motorizzazione con il compito di verificare le fatture dei lavori di riparazione dei veicoli e di trasmetterle all’Autocentro competente ai pagamenti. Nel febbraio 2019 l’Autocentro segnalò al Questore di non poter liquidare fatture relative agli esercizi finanziari 2014 e 2015, ormai chiusi, trasmesse in ritardo.
Il Questore avviò il procedimento disciplinare e, dopo il parere favorevole della commissione consultiva, irrogò la deplorazione. Il ricorso gerarchico venne rigettato dal Capo della Polizia e il TAR Lombardia respinse l’impugnazione. Il dipendente propose appello, deducendo la tardività dell’azione disciplinare, la violazione dei principi sull’onere della prova e il difetto di motivazione sulla scelta della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe i principi di immediatezza e tempestività dell’azione disciplinare. L’appellante sostiene che, essendo pervenuto all’Autocentro nel giugno 2016 un sollecito di pagamento della ditta creditrice, da quel momento l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi. Il Collegio replica che il sollecito proveniente da altra articolazione non dimostra alcuna responsabilità del dipendente e che la violazione contestata non può dirsi consumata e cessata nel 2016.
La condotta addebitata è di carattere continuato: la mancata trattazione delle fatture si è protratta sino al febbraio 2019, quando gli atti sono stati trasmessi all’Autocentro. La Corte valorizza la relazione istruttoria, che aveva accertato l’assenza di qualsiasi registro di smarcamento dei lavori e una gestione basata su contatti telefonici privi di traccia. L’appellante era l’unico titolare della gestione materiale e contabile delle fatture e avrebbe dovuto verificarne l’emissione a fine lavori.
Sul secondo motivo, relativo all’onere della prova, il Collegio osserva che le fatture sono state pacificamente trasmesse all’Autocentro nel gennaio 2019, transitando così per l’ufficio dell’appellante. Anche a prescindere dalla ricezione, si trattava di prestazioni riferite ad anni passati: secondo il canone di ordinaria diligenza l’addetto avrebbe dovuto accorgersene e attivarsi presso l’autofficina. L’assenza di una giustificazione oggettiva alternativa rende ragionevole attribuire la responsabilità al dipendente, senza che ciò contrasti con i principi in materia di prova.
Il terzo motivo riguarda la scelta della sanzione. La Corte richiama il principio per cui le valutazioni amministrative in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, con sindacato del giudice limitato al travisamento dei fatti, all’evidente sproporzione o alla palese irrazionalità, come affermato da Cons. Stato Sez. II n. 4012 del 2022. Nel caso concreto la misura irrogata non appare sproporzionata, anche a prescindere dai numerosi precedenti disciplinari.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero.
Nota della Redazione
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