Sospensione del divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva avviata con SCIA: il bilanciamento cautelare prevale in assenza di un urgente interesse pubblico (TAR Emilia-Romagna n. 256 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo che vieta la prosecuzione di un’attività avviata sulla base di SCIA e ne rimuove gli effetti ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 va accolta quando, nel bilanciamento degli interessi, non emerga un interesse pubblico ad una sollecita esecuzione dell’atto, tale da prevalere sul grave pregiudizio lamentato dal privato.
Il Fatto
Una società ricorrente, titolare di una struttura ricettiva, aveva avviato l’attività mediante SCIA telematica presentata al Comune. L’amministrazione comunale adottava un provvedimento dirigenziale di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti della segnalazione, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Avverso tale atto, la società proponeva ricorso al TAR, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la controversia necessiti di un approfondimento in sede di merito, ma ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Nell’ambito del bilanciamento degli interessi, il TAR ha rilevato che dall’esecuzione del provvedimento potrebbe derivare un grave pregiudizio per la società ricorrente.
L’analisi della motivazione del provvedimento e degli atti di causa non ha evidenziato, secondo il giudice amministrativo, l’esistenza di un interesse pubblico ad una sollecita esecuzione dell’atto, tale da prevalere sull’interesse della società ricorrente. Tale carenza ha pertanto orientato il bilanciamento a favore dell’istanza di parte.
Quanto alla posizione della società controinteressata, il Collegio ha precisato che la stessa non necessita di tutela cautelare in questa sede, potendo eventualmente agire in via esecutiva dinanzi al giudice ordinario per la tutela delle proprie ragioni.
La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.