Silenzio sull’esposto edilizio del proprietario confinante e comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 3737 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un’unità immobiliare confinante con l’immobile sul quale sono in corso lavori edilizi è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che l’amministrazione è tenuta a rispondere al suo esposto con un provvedimento espresso, sia pure negativo. La comunicazione di avvio del procedimento non costituisce atto satisfattivo dell’istanza del privato. Un riscontro parziale che contenga le ragioni di infondatezza di alcune violazioni denunciate fa venir meno il silenzio su quei profili: su di essi il ricorrente non può insistere con l’azione avverso il silenzio, ma deve esperire gli altri rimedi. Nel giudizio sul silenzio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza quando questa richieda accertamenti complessi e attività istruttoria.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio di Milano, confinante con un fabbricato in ristrutturazione, inviava al Comune un esposto, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, denunciando presunte violazioni urbanistico-edilizie: distanze non conformi ex art. 9 d.M. n. 1444/1968, innovazione di una servitù di passo ex art. 1067 c.c. e cartello di cantiere non conforme ex art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001.
Ricevuta una comunicazione di avvio del procedimento, ma nessun atto definitivo, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, ove occorra, la nomina di un commissario ad acta. Si costituivano il Comune di Milano e la società proprietaria dell’edificio oggetto dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso di poter accertare la fondatezza delle violazioni denunciate, poiché tale verifica richiederebbe un’apprezzabile attività istruttoria — come la determinazione delle reali distanze — incompatibile con il giudizio sul silenzio. Ha richiamato, sul punto, il limite del giudizio sulla fondatezza dell’istanza previsto dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.
Nel merito, ha riconosciuto la titolarità, in capo al proprietario confinante, di un interesse qualificato a sollecitare i poteri repressivi dell’amministrazione. Tale posizione legittima il ricorrente a pretendere un provvedimento espresso, che reprima l’abuso o che motivi le ragioni del mancato intervento. Il silenzio serbato sull’esposto integra gli estremi del silenzio-inadempimento.
Il Collegio ha, tuttavia, verificato che il Comune aveva già fornito un riscontro parziale con l’atto del 20 maggio 2026, indicando le ragioni di infondatezza di alcune violazioni (larghezza degli aggetti non rilevante per le distanze; irrilevanza delle questioni privatistiche). Su questi profili l’istanza era stata satisfatta: l’interessato, se insoddisfatto, non poteva insistere con l’azione avverso il silenzio, ma avrebbe dovuto esperire altri rimedi.
L’atto non era invece satisfattivo per le restanti criticità, per le quali il Comune aveva soltanto comunicato l’avvio di un procedimento finalizzato all’annullamento degli effetti della SCIA in variante. L’avviso di avvio è atto meramente procedimentale e non costituisce l’alternativa provvedimentale — sanzione o motivato diniego — richiesta dalla legge al ricevente dell’esposto.
Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con l’obbligo per il Comune di completare il riscontro entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.