Ottemperanza e cessazione della materia del contendere (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 411 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, quand’anche successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La sopravvenuta ottemperanza non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine una sentenza, non impugnata e passata in giudicato, favorevole alle proprie ragioni nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione a tale pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio per contrastare la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato, sulla base della documentazione versata in atti, che l’Amministrazione aveva nel frattempo dato esecuzione al giudicato, sia pure dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Tale circostanza ha integrato una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere: l’oggetto della controversia, consistente nell’ordine di conformazione al dictum giudiziale, era infatti venuto meno per effetto dell’adempimento tardivo ma integrale.
Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere non comporta l’esonero dell’Amministrazione dalle spese processuali. Pur non pronunciandosi nel merito, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito complessivo della vicenda: avendo l’Amministrazione ottemperato solo a seguito della proposizione del ricorso, essa va considerata parte soccombente e va pertanto condannata a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate forfettariamente, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
In accoglimento di tali presupposti, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, disponendo altresì l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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