Foglio di via obbligatorio annullato per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 315 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’accertamento di due requisiti necessariamente concorrenti: la riconducibilità del soggetto, sulla base di elementi di fatto, a una delle categorie di pericolosità generica tipizzate dall’art. 1 del medesimo decreto e l’attuale pericolosità per la sicurezza pubblica, non sussistendo coincidenza tra l’appartenenza alla categoria e il giudizio di pericolosità. La prognosi di pericolosità, pur connotata da ampia discrezionalità, deve poggiare su comportamenti concreti e attuali dell’interessato, non su un generico richiamo a situazioni di sospetto o a condanne risalenti. Il provvedimento deve dare compiutamente conto della specifica categoria di appartenenza, delle circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio di riconducibilità, con indicazione completa dei precedenti penali e di polizia e dei relativi aggiornati esiti giudiziari, nonché delle ulteriori e concrete ragioni che giustificano la prognosi di pericolosità sociale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Udine ne ha disposto l’allontanamento dal Comune di Latisana per la durata di un anno ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento traeva origine da un episodio verificatosi presso la sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale di Latisana, ove il ricorrente e altro soggetto avrebbero creato pericolo per i sanitari e i pazienti, dando in escandescenze e danneggiando la porta scorrevole e l’erogatore dell’acqua. All’esito dell’intervento, il ricorrente era stato indagato per oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, mentre il danneggiamento aggravato era stato ascritto al diverso soggetto presente. Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l’erroneo inquadramento categoriale, il difetto di istruttoria e motivazione e la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 C.E.D.U.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ricostruito la disciplina applicabile, rilevando che il foglio di via obbligatorio richiede due requisiti concorrenti: la riconducibilità del soggetto a una delle categorie di pericolosità generica di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e l’attuale pericolosità per la sicurezza pubblica. La prognosi deve fondarsi su comportamenti concreti e attuali, non su precedenti risalenti o situazioni di sospetto, e il provvedimento deve esplicitare la categoria di appartenenza, le circostanze di fatto e le ragioni della prognosi, senza formule di stile.

Quanto all’erroneo inquadramento categoriale, il Collegio ha rilevato che il provvedimento ascriveva la condotta alla lettera b) dell’art. 1 — coloro che vivono con i proventi di attività delittuose — descrivendola però con formula propria della lettera c) — coloro che per la condotta e il tenore di vita debbano ritenersi dediti alla commissione di reati. Il TAR ha qualificato l’indicazione come mero refuso, emendabile in via di interpretazione contestuale, trattandosi di errore formale che non assume valenza caducante.

Il Collegio ha invece ritenuto fondato il profilo relativo al difetto di istruttoria e motivazione. L’enunciazione dell’episodio del 21 gennaio 2025 è risultata generica e non chiarisce il ruolo del ricorrente, in un quadro in cui il danneggiamento aggravato risultava ascritto e ammesso da soggetto diverso. La ricostruzione dei precedenti penali e delle condanne è apparsa insufficiente, non consentendo di delineare compiutamente il curriculum criminale: gli elementi valorizzati solo in giudizio dall’Amministrazione avrebbero dovuto essere analiticamente riportati nel provvedimento, sia per verificare la consapevolezza della valutazione, sia per garantire l’effettività del diritto di difesa del proposto.

Il provvedimento ometteva inoltre di dare conto del nesso tra i singoli episodi e il giudizio di attuale pericolosità, non emergendo le ragioni per cui i precedenti, in parte risalenti, fossero tuttora idonei a integrare il requisito della pericolosità sociale. Tali lacune si riverberano sulla tenuta motivazionale dell’atto, che difetta di una compiuta esternazione del percorso logico. Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando assorbito il motivo concernente la violazione dell’art. 8 C.E.D.U., con annullamento del provvedimento limitatamente al vizio di istruttoria e motivazione, senza incidere sui presupposti di fatto e sulla spettanza del potere di provvedere nuovamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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