L’adozione del diniego espresso dopo il ricorso determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 314 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento non priva l’Amministrazione del potere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’adozione del diniego successiva alla notifica del ricorso determina la cessazione della materia del contendere o, comunque, la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non avendo più il ricorrente interesse a una pronuncia che ordini all’Amministrazione di provvedere. La circostanza che il provvedimento sia negativo non rileva ai fini della declaratoria, poiché l’interesse azionato concerne la conclusione del procedimento, non il suo esito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020, e aveva agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 per la mancata conclusione del procedimento nei termini. Il Ministero dell’Interno si era costituito, eccependo la sospensione del procedimento su richiesta dello stesso istante e depositando il provvedimento di rigetto adottato nelle more del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento espresso di diniego della conversione in data successiva alla notifica del ricorso. Tale sopravvenienza comporta il venir meno dell’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che condanni l’Amministrazione a concludere il procedimento, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha evidenziato come il ricorrente avesse chiesto la sospensione del procedimento in attesa di acquisire la documentazione necessaria, senza poi provvedere a sanare la carenza documentale per un lungo periodo. Solo poco prima della notifica del ricorso il difensore aveva comunicato l’impossibilità di ottenere l’attestazione richiesta, circostanza che aveva indotto l’Amministrazione a definire il procedimento con il rigetto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi nella condotta processuale e sostanziale di entrambe le parti. Da un lato, il ricorso era stato notificato quando mancavano pochi giorni all’adozione del provvedimento conclusivo; dall’altro, l’Amministrazione aveva concesso ampio termine per l’integrazione documentale, senza che il ricorrente vi provvedesse tempestivamente.
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Nota della Redazione
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