Accreditamento del laboratorio nelle prescrizioni allo scarico: onere sproporzionato se non motivato (TAR Lazio n. 895 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 124, comma 10, D.Lgs. 152/2006, pur attribuendo all’autorità competente il potere di imporre «ulteriori prescrizioni tecniche» in relazione allo scarico, non configura un potere incondizionato di introdurre limiti più restrittivi o oneri aggiuntivi, che deve essere esercitato al ricorrere di condizioni specifiche e con adeguata motivazione. La prescrizione che impone al gestore di avvalersi, per gli autocontrolli, di un laboratorio accreditato su tutti i parametri della tabella è illegittima per eccesso di potere quando risulti irragionevole, sproporzionata rispetto alla dimensione dell’impianto e non dia conto delle ragioni della divergenza rispetto ad analoghi provvedimenti autorizzatori adottati dalla stessa amministrazione. Il sindacato di legittimità si estende alla verifica della ragionevolezza delle disposizioni impartite, anche quando il principio sia stato espresso dalla giurisprudenza penale, stante la sua portata generale.

Il Fatto

Una società, gestore del servizio idrico integrato, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Provincia, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico per un impianto di depurazione, aveva prescritto l’obbligo di avvalersi, nell’espletamento degli autocontrolli, di un tecnico abilitato e di un laboratorio accreditato su tutti i parametri della tabella assegnata. La società deduceva l’illegittimità della prescrizione per disparità di trattamento, contraddittorietà interna e difetto di motivazione, chiedendone l’annullamento ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ravvisato i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., risultando integro il contraddittorio e completa l’istruttoria. Nel merito, ha richiamato l’orientamento secondo cui l’art. 124, comma 10, D.Lgs. 152/2006 non attribuisce un potere incondizionato di introdurre prescrizioni più restrittive, dovendo l’amministrazione esercitarlo al ricorrere di condizioni specifiche e con adeguata motivazione, come precisato da TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1155 del 2023.

La Corte ha quindi valorizzato il principio, espresso da Cass. pen., Sez. III, n. 34517/2017, secondo cui l’ampiezza delle prescrizioni non può sconfinare nell’arbitrio e il giudice conserva la possibilità di verificare la ragionevolezza delle disposizioni impartite, principio ritenuto di portata generale e applicabile anche al sindacato di legittimità amministrativa, come riconosciuto da TAR Toscana, Firenze, Sez. II, n. 1041 del 2023.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha rilevato plurimi profili di irragionevolezza della prescrizione. Sotto il profilo della contraddittorietà esterna, è emerso che numerose altre autorizzazioni rilasciate dalla medesima Provincia per impianti analoghi contengono il generico riferimento al laboratorio accreditato, senza la specificazione “su tutti i parametri”, senza che l’amministrazione abbia giustificato la difformità di trattamento. Sotto il profilo della contraddittorietà interna, è stato evidenziato che lo stesso laboratorio ARPA Lazio non è accreditato per tutti i parametri, sicché imporre al gestore un livello di accreditamento superiore a quello dell’ente deputato ai controlli esterni è apparso manifestamente irragionevole.

La Corte ha infine riscontrato un difetto di motivazione, non avendo la determina esplicitato le ragioni per cui, per un impianto di capacità pari a 3.000 abitanti equivalenti, fosse necessario un livello di accreditamento più stringente, imponendo l’accreditamento su 87 parametri complessivi. Le argomentazioni tecniche svolte dalla Provincia in memoria sono state qualificate come motivazione postuma, non risultante dal provvedimento originario. La società aveva peraltro documentato di aver contattato numerosi laboratori senza trovarne uno accreditato per tutti i parametri.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, disponendosi l’annullamento del provvedimento ai fini del riesame entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, con indicazione, da parte del Collegio, dei canoni di ragionevolezza da seguire, inclusa la possibilità di consentire il ricorso a più laboratori o a un laboratorio accreditato solo per una parte dei parametri. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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