La sanatoria edilizia è preclusa dal vincolo archeologico diretto anteriore all’abuso (TAR Lazio n. 886 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo archeologico diretto, imposto con decreto ministeriale anteriore alla realizzazione delle opere abusive, ne preclude in radice la sanabilità ai sensi dell’art. 33 legge n. 47/1985, senza che assuma rilievo la valutazione concreta di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 32 della medesima legge per i vincoli sopravvenuti all’esecuzione degli abusi. In presenza di vincolo archeologico diretto, la motivazione del parere negativo della Soprintendenza è sufficiente quando evidenzi l’interferenza fisica o la prossimità accertata delle opere con le strutture archeologiche, vertendo la valutazione in un ambito di discrezionalità tecnico-valutativa sindacabile solo per illogicità, incoerenza o incompletezza manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un complesso residenziale edificato negli anni ’40 e ricostruito nel 1949, chiedeva la sanatoria edilizia ex art. 32 legge n. 47/1985 per una serie di interventi realizzati successivamente: cambio di destinazione d’uso del seminterrato, chiusura di balconi, realizzazione di un garage, pergolati e una piscina interrata. L’area risultava gravata da vincolo archeologico, imposto con D.M. del 18 dicembre 1925 e del 9 febbraio 1929, nonché da vincolo paesaggistico di interesse archeologico introdotto dal PTPR del Lazio.
Il Comune trasmetteva la pratica alla Soprintendenza che, con il provvedimento impugnato, esprimeva parere negativo sulla compatibilità paesaggistica delle opere, rilevando che le strutture della villa romana, insistendo sul sedime, circondavano le opere abusive, con la piscina interrata collocata all’interno della natatio romana. Il ricorrente trasportava in sede giurisdizionale il ricorso straordinario, censurando il parere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dalla distinzione tra vincolo antecedente e vincolo sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso. Poiché i DD.MM. del 1925 e del 1929 risultavano anteriori sia alla costruzione originaria sia agli abusi oggetto di condono, la fattispecie rientra nell’art. 33 legge n. 47/1985, che preclude in radice la sanatoria per le opere in contrasto con i vincoli di inedificabilità imposti prima della loro esecuzione, richiamando la giurisprudenza consolidata che contrappone tale regola alla valutazione in concreto richiesta dall’art. 32 per i vincoli sopravvenuti.
Il Tribunale ha precisato che l’anteriorità del vincolo archeologico rispetto agli abusi esclude la rilevanza di qualsiasi parere dell’autorità preposta alla tutela, rendendo superflua la verifica di compatibilità lamentata dal ricorrente. Ha comunque rilevato, per completezza, che la motivazione del parere impugnato non era apodittica: la Soprintendenza aveva indicato specificamente l’interferenza delle opere con il complesso archeologico di età romana, evidenziando che la piscina interrata era materialmente collocata all’interno della natatio.
La sentenza ha richiamato il principio per cui, in presenza di vincolo archeologico diretto, la verifica di compatibilità deve seguire criteri di estremo rigore e prudenza, senza che sia necessaria la prova di una sicura interferenza fisica tra opere e reperti, essendo sufficiente la presenza accertata di strutture archeologiche nelle adiacenze delle opere da sanare. La motivazione del parere negativo risulta pertanto adeguata, e il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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