Cessata materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale per annullamento in autotutela dell’atto impugnato (TAR Lazio n. 887 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato spontaneamente dall’Amministrazione nel corso del giudizio e con effetti retroattivi, determina la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente e legittima la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La cessata materia del contendere presuppone che l’operato successivo dell’Amministrazione si riveli integralmente satisfattivo, determinando l’oggettivo venir meno della lite, e si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre invece quando l’assetto sopravvenuto rende impossibile il conseguimento del bene della vita. In caso di declaratoria di cessata materia del contendere, le spese di lite vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, sulla base di una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la nota dell’11 dicembre 2025 con cui la Regione Lazio aveva dichiarato improcedibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, presentata nel 2016, disponendo l’archiviazione del relativo procedimento per carenza documentale.
Costituitasi la Regione in resistenza, la ricorrente depositava memoria in data 10 aprile 2026, informando dell’intervenuta adozione del provvedimento del 31 marzo 2026, recante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, con insistenza per le spese di lite. La Regione chiedeva invece la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ai sensi del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Il Tribunale ha precisato che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, con effetti retroattivi, integra i presupposti per la declaratoria, determinando il pieno conseguimento del bene della vita e rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. La cessata materia del contendere è stata distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse: mentre quest’ultima ricorre quando l’assetto sopravvenuto rende impossibile il conseguimento del bene della vita, la prima presuppone che l’operato successivo dell’Amministrazione si riveli integralmente satisfattivo.
Nel caso di specie, l’annullamento in autotutela adottato spontaneamente dalla Regione, e non in esecuzione di un ordine giudiziale, ha integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere con il ricorso, determinando il venir meno dell’oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico della Regione secondo il criterio della soccombenza virtuale. In via di sommaria delibazione, è emersa la fondatezza della pretesa azionata: lo stesso provvedimento di autotutela ha riconosciuto che l’Amministrazione, al momento dell’emissione dell’improcedibilità, era incorsa in un evidente errore di fatto, avendo omesso di considerare documenti regolarmente acquisiti al protocollo generale, non rinvenendone traccia nel fascicolo cartaceo e in quello digitale. La pretesa è stata inoltre soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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