Nessuna decurtazione di anzianità per il militare sospeso perché non vaccinato (C.G.A.R.S. n. 149 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico per inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 produce esclusivamente la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento. La norma emergenziale è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni analogiche o estensive: l’Amministrazione non può imporre conseguenze pregiudizievoli ulteriori, quali la decurtazione dell’anzianità di servizio o la mancata maturazione della licenza ordinaria, che il legislatore non ha espressamente contemplato. Il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell’art. 9-quinquies del d.l. n. 52 del 2021, non è invocabile nella fattispecie dell’obbligo vaccinale, poiché difetta una norma primaria che ne autorizzi l’adozione in tale diverso ambito.

Il Fatto

Il militare appartenente alla Guardia di Finanza non si era sottoposto all’obbligo vaccinale previsto per il comparto e, per tale ragione, era stato sospeso dall’attività lavorativa. Con determina del Comando Generale, l’Amministrazione aveva disposto la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla sospensione, negando anche la maturazione della licenza ordinaria.

Il giudice di prime cure, accogliendo parzialmente il ricorso del militare, aveva annullato la determina, qualificando la disciplina emergenziale come norma speciale di stretta interpretazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza hanno proposto appello davanti al C.G.A.R.S., sostenendo l’inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021 e l’errore del TAR nel merito. L’appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, ricostruendo l’evoluzione della normativa emergenziale. L’obbligo vaccinale per il comparto difesa e sicurezza è stato introdotto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, che non richiama il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 né la norma che ne autorizza l’adozione. Tale rinvio è invece contenuto nell’art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52 del 2021, che riguarda un diverso e anteriore assetto, imperniato sull’accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass base.

Da qui la conclusione: in mancanza di una norma primaria che ne autorizzi l’adozione nella fattispecie dell’obbligo vaccinale, il d.P.C.M. non è invocabile e non occorreva impugnarlo. L’eccezione è pertanto infondata. Il Collegio richiama il principio di legalità e ribadisce che la disciplina emergenziale, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non ammette applicazione analogica.

Nel merito, la Corte condivide l’esegesi del giudice di prime cure. L’art. 4-ter prevede espressamente la sola sospensione dal servizio senza retribuzione, ma non estende tale effetto all’anzianità né agli istituti collegati. La tassatività delle conseguenze sanzionatorie impedisce all’Amministrazione di applicare in via amministrativa decurtazioni ulteriori.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 15 del 2023, secondo cui il legislatore ha disciplinato la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile, limitandosi a prevedere la sospensione del rapporto. Richiama inoltre l’avviso espresso dalla Sezione I del Consiglio di Stato in sede di domanda pregiudiziale alla CGUE, ove si osserva che estendere la sospensione della retribuzione all’anzianità può apparire una sanzione per il mancato assolvimento dell’obbligo e risulta sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.

L’appello è dunque respinto, con conferma dell’annullamento della determina. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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