Concessioni demaniali marittime e indennizzo ex art. 4 legge n. 118/2022: non è illegittima la gara che espunge la previsione dell’indennizzo, salva la prova dell’an e del quantum (TAR Liguria n. 257 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione dell’indennizzo per il concessionario uscente nel bando di gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime non determina l’illegittimità della lex specialis, né è di per sé lesiva dell’interesse del concessionario uscente a partecipare alla procedura, il quale conserva la possibilità di dimostrare la spettanza dell’indennizzo nell’an e nel quantum in una fase successiva alla gara. La censura che contesta l’espunzione dell’indennizzo dal bando è, pertanto, inammissibile per difetto di interesse attuale e non può essere coltivata in sede cautelare, difettando altresì il periculum in mora, Atteso che il danno eventualmente derivante dalla mancata previsione ha natura patrimoniale ed è ristorabile per equivalente. In mancanza dei decreti attuativi di cui alla legge n. 118/2022, i criteri per la quantificazione dell’indennizzo vanno desunti dal parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, che ammette la valutazione dei soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili.
Il Fatto
La società esercente lo stabilimento balneare “Bagni Molo”, concessionario uscente, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Laigueglia ha indetto la gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, nella parte in cui — recependo la nota con cui era stata ritenuta errata la perizia di stima — non era stata prevista la corresponsione dell’indennizzo e dell’equa remunerazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022.
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, delle determine comunali di non recepimento della perizia e di indizione della gara, nonché della lex specialis e dell’avviso pubblico, nella parte riferita al lotto n. 13.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo le censure inammissibili per difetto di interesse attuale all’impugnazione e, comunque, prima facie infondate.
Quanto al primo motivo, l’espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo non inibisce la partecipazione alla selezione, non preclude la presentazione di un’offerta competitiva e non avvantaggia gli altri offerenti, i quali restano comunque tenuti al versamento dell’indennizzo ex lege quando esso sia correttamente dimostrato. Il Comune non ha escluso la spettanza dell’indennizzo, ma ha solo preso atto che la perizia relativa alla ricorrente non consentiva di riconoscerlo direttamente in sede di gara.
La mancata indicazione dell’indennizzo nel bando è stata ritenuta non lesiva, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 4121 del 2026; n. 3173 del 2026; n. 2907 del 2025), fermo restando che tale omissione non preclude il riconoscimento dell’indennizzo in una fase successiva, se debitamente dimostrato.
Con riguardo alla censura sulla perizia, il Collegio ha rilevato l’irricevibilità per mancata impugnazione delle note comunali che avevano precisato i criteri per la determinazione dell’indennizzo, nonché l’infondatezza, atteso che, in mancanza di decreti attuativi, corretto parametro di riferimento è il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025 — che ammette la valutazione dei soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili — e non lo schema di bando tipo, di natura meramente preparatoria.
Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza del periculum in mora, non essendo stato dimostrato un danno irreparabile, atteso che il pregiudizio ha natura patrimoniale ed è ristorabile per equivalente, e prevalendo l’interesse pubblico a non gravare la procedura di indennizzi scorrettamente determinati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.