Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 227 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è attuabile dinanzi al giudice amministrativo con l’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice ordina all’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina il commissario ad acta. La penalità di mora non va applicata quando la crisi della finanza pubblica e la mole del contenzioso seriale integrano le altre ragioni ostative richieste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, per ogni anno scolastico di servizio, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi 2.000,00 euro.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2024 e non era stata impugnata, così acquisendo definitività. Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma che fonda la competenza: l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di esperire l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il giudice verifica anzitutto il titolo. La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione e, per effetto dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e la definitività della pronuncia risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Accertata l’inerzia, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto della condanna. Per il caso di perdurante inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio precisa che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, e che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Tribunale richiama la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, e ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna, alla luce anche della complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e della mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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