Concessioni demaniali marittime: l’indennizzo non va indicato nel bando di gara (TAR Liguria n. 259 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione dell’indennizzo per i concessionari uscenti nella lex specialis di una gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime non determina l’illegittimità della stessa, né costituisce una clausola immediatamente lesiva o escludente. L’indennizzo, previsto dall’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022, può essere riconosciuto in una fase successiva alla gara, ove la relativa dimostrazione dell’an e del quantum sia correttamente fornita. L’Amministrazione non è tenuta a inserire nel bando l’importo dell’indennizzo, potendo legittimamente valutare la perizia di stima e rigettarla se basata su beni ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e stretta attinenza al servizio, in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 750/2025.
Il Fatto
Il Comune di Laigueglia, in esecuzione di una sentenza del TAR, ha indetto una gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo scadute. In fase di predisposizione degli atti, il Comune ha ritenuto errata la perizia di stima presentata dal concessionario uscente per la quantificazione dell’indennizzo, poiché computava beni in parte già ammortizzati o privi dei requisiti di legge. Con due determine, l’Amministrazione ha quindi escluso la previsione dell’indennizzo dal bando di gara e ha indetto la procedura.
Il concessionario uscente ha impugnato gli atti, deducendo l’illegittimità della mancata previsione dell’indennizzo e di diverse clausole della lex specialis, chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo le censure inammissibili per difetto di interesse attuale e, comunque, infondate. In primo luogo, il Collegio ha chiarito che l’espunzione dell’indennizzo dal bando non configura una clausola escludente, non inibendo la partecipazione alla gara né precludendo la presentazione di un’offerta competitiva, specialmente per i concessionari uscenti. L’assenza di tale previsione non costituisce un vantaggio competitivo per altri offerenti, i quali restano comunque tenuti al pagamento dell’indennizzo ex lege ove questo sia correttamente dimostrato.
Quanto alla perizia di stima, il Tribunale ha evidenziato che il Comune non ha escluso in via di principio la spettanza dell’indennizzo, ma ha solo rilevato l’inadeguatezza della documentazione prodotta. In mancanza di decreti attuativi, l’Amministrazione ha correttamente assunto come parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, che limita la valutazione ai soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili. La ricorrente non ha impugnato le note comunali che precisavano i criteri per la determinazione dell’indennizzo, sicché tale profilo è divenuto inammissibile.
In relazione alle clausole della lex specialis, il Collegio ha ritenuto che la documentazione posta a disposizione dei candidati fosse completa e idonea a consentire una valutazione consapevole della consistenza dei beni. Il punteggio premiale per la demolizione di opere di difficile rimozione non contrasta con il codice della navigazione, poiché la proposta deve conformarsi alle normative demaniali. Legittime sono state altresì ritenute le previsioni che premiano progetti con opere di facile rimozione, la rinuncia a porzioni di area per spiaggia libera e l’offerta di contributi per servizi alla collettività, in quanto conformi alle finalità di riqualificazione del litorale indicate dall’art. 4 della legge n. 118/2022.
Infine, il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora, non essendo stato dimostrato alcun danno irreparabile: la mancata previsione dell’indennizzo non determina una distorsione della gara e il pregiudizio economico eventuale è risarcibile per equivalente. La comparazione degli interessi ha fatto prevalere l’interesse pubblico a non gravare la procedura con indennizzi non correttamente determinati, suscettibili di alterare la competizione. Le spese della fase sono state poste a carico della ricorrente.
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Nota della Redazione
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