Ottemperanza per crediti retributivi: condanna dell’amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4133 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di somme in favore del lavoratore, una volta passata in giudicato, può essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. L’accertamento dell’inadempimento non richiede una particolare istruttoria quando l’amministrazione, costituitasi, non contesti il mancato pagamento del titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, decorso il quale nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La nomina non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso quando sia affidata a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma per crediti retributivi, oltre interessi legali. Il titolo, notificato all’amministrazione, era rimasto inadempiuto ed era intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla normativa per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
I giudici lombardi hanno ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal titolo esecutivo. L’assenza di contestazioni ha reso sufficiente la documentazione prodotta per ritenere provato l’inadempimento, rendendo doverosa la declaratoria di inottemperanza.
Sulla base di tale accertamento, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da subito un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica, non vi era luogo alla liquidazione di alcun compenso. Ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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