Ottemperanza per somme di danaro: indispensabile la notifica del titolo esecutivo alla sede legale del debitore individuata nei pubblici registri (TAR Lombardia n. 3986 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, trattandosi di rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Per la valida decorrenza di tale termine, è onere del creditore notificare il titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dai pubblici registri. In particolare, la notifica è valida solo presso il domicilio digitale indicato nel Registro delle PP.AA.; ove l’amministrazione vi abbia provveduto, l’utilizzo dell’indirizzo presente nel registro IPA non è legittimo. La notifica presso l’Avvocatura dello Stato o gli uffici periferici dell’amministrazione non è idonea a far decorrere il termine, con conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per un importo complessivo di euro 1.000,00.
A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo l’accoglimento della propria pretesa e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile. All’udienza camerale, il Collegio rilevava d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso inammissibile, non essendo validamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La norma, pur riferendosi all’esecuzione forzata, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, che costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, come chiarito dalla giurisprudenza citata (tra cui Cons. Stato, Sez. II, 30.06.2021, n. 5000).
Il Collegio ha precisato che, in caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, è onere della parte creditrice individuare correttamente l’indirizzo digitale dell’amministrazione debitrice, sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012. Tale disposizione indica i pubblici elenchi da cui estrarre il domicilio digitale, tra cui il Registro delle PP.AA. Il successivo comma 1-ter consente di ricorrere all’indirizzo risultante dal registro IPA solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.
Nella fattispecie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva eletto quale domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari l’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it, risultante dal Registro delle PP.AA. La ricorrente, invece, aveva notificato il titolo esecutivo agli indirizzi degli Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia e alla Direzione Regionale Lombardia, che non individuano il debitore tenuto all’adempimento, ossia l’amministrazione centrale.
Il Tribunale ha infine escluso che la notifica possa essere validamente effettuata presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, essendo questa prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali richiesti dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La mancata notifica alla sede reale dell’ente, individuata secondo le regole sopra precisate, impedisce la decorrenza del termine dilatorio e comporta la declaratoria di inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Nota della Redazione
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