Sei scatti stipendiali anche per il personale a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 1612 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 della stessa disposizione non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento in quiescenza. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. La natura retributiva di quest’ultima, in funzione dell’art. 36 Cost., esclude che l’equilibrio di bilancio possa limitarne l’erogazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, nella liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio dei sei scatti stipendiali.
L’INPS si è costituito con memoria di stile, contestando in particolare la natura decadenziale del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 23 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto precisato che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto.
Nel merito, il Tribunale ha aderito all’orientamento del giudice d’appello amministrativo, secondo cui l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, ma opera ai soli fini del calcolo della pensione e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. La copertura normativa del beneficio è rinvenuta nell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che ne sancisce la perdurante vigenza per le forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio ha escluso che esso abbia natura decadenziale. Esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e costituisce un semplice onere per l’interessato. Non si rinviene alcuna ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta nelle annualità successive, sicché solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una disciplina differenziata.
Il Tribunale ha poi escluso dubbi di legittimità costituzionale. L’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, ha natura retributiva e va commisurata all’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. Tale carattere impedisce di assumere quale tertium comparationis l’art. 52 del d.P.R. n. 1093/1972. L’interpretazione ampia di “forza di polizia” risponde alla ratio legis di omogeneizzazione del trattamento retributivo e al canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Nessuna violazione è ravvisabile sul piano della copertura finanziaria, poiché una norma di copertura esiste e il relativo principio costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice. L’equilibrio di bilancio, ha concluso il Collegio, non può essere invocato quale limite alla giusta retribuzione e all’erogazione dell’indennità di buonuscita quale forma di retribuzione differita. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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