Ottemperanza per la carta docente: assegnato termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3856 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione a mettere a disposizione del docente la carta docente per gli anni scolastici indicati costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., fermo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione abbia effettuato pagamenti, anche parziali, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e assegna un termine per provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere omessa quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Milano, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione, con distrazione delle spese in favore del difensore. La ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza, deducendo l’integrale inerzia dell’amministrazione. L’azione era limitata al conseguimento del beneficio e non si estendeva alle spese di lite, per le quali era stata disposta la distrazione in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali, senza che la resistente, costituitasi, avesse formulato deduzioni o fornito indicazioni sullo stato della procedura.

Il credito, non contestato nell’an e nel quantum, ha pertanto condotto alla declaratoria di inottemperanza del Ministero. Il Collegio ha quindi assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale delle somme dovute, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Il Tribunale ha invece escluso la penalità di mora, pure richiesta, reputandone manifestamente iniqua la condanna in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e dell’entità delle somme pretese. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, in conformità ai precedenti citati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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