L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3845 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, disposto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990, con espressa declaratoria di decadenza retroattiva di tutti gli effetti giuridici prodotti dall’atto, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. In tale evenienza, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non traendo più il ricorrente alcuna utilità dalla decisione nel merito, essendo l’atto lesivo ormai venuto meno. La pronuncia di rito prescinde dall’esame delle censure proposte avverso l’atto originario, il cui contenuto lesivo è stato eliminato dall’esercizio del potere di autotutela.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria del compendio immobiliare denominato “Villa Bonomi”, aveva impugnato la determinazione con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza alla precedente ordinanza-ingiunzione, dichiarando l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e irrogando la sanzione pecuniaria. A sostegno del ricorso, la società deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare il presupposto fattuale dell’inottemperanza e la legittimità della sanzione acquisitiva.

Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela della determinazione impugnata, dando atto della decadenza retroattiva di tutti gli effetti giuridici dall’atto prodotto. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., rilevando che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’esercizio dell’autotutela ha infatti determinato il venire meno dell’atto lesivo, con la conseguenza che il ricorrente non può più trarre alcuna utilità dalla prosecuzione del giudizio: l’interesse alla decisione nel merito è venuto meno per fatto sopravvenuto, non essendo più l’atto impugnato in grado di produrre effetti nella sfera giuridica del ricorrente.

La pronuncia di rito assorbe ogni questione relativa al merito della controversia, restando irrilevanti le censure proposte avverso un atto ormai privo di efficacia. Il Collegio ha altresì compensato le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, con ordine all’autorità amministrativa di darvi seguito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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