Revoca della concessione di posteggio per inadempimento degli impegni assunti (TAR Lazio n. 1968 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di una concessione amministrativa di posteggio isolato, prevista da clausola che riserva al concedente la facoltà di revocare in ogni momento per inadempienza rispetto agli impegni assunti, è legittimamente esercitata anche in presenza del tardivo pagamento di un solo canone e dell’occupazione di un’area superiore a quella assentita. Non è necessario che l’inadempimento investa ogni voce del corrispettivo, essendo sufficiente, secondo l’art. 7 della concessione, il mancato pagamento anche parziale entro i termini. La valutazione di sproporzione della misura non può prescindere dal contenuto del titolo, che già qualifica come grave il versamento parziale e tardivo. L’assenza della prescritta autorizzazione al commercio su area pubblica priva di rilievo le censure sulla genericità della motivazione relativa alla superficie occupata.

Il Fatto

Una società concessionaria di un posteggio isolato su area pubblica impugna la revoca disposta dal Comune ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. La concessione, di durata decennale, riguardava la realizzazione e la gestione di un chiosco per la somministrazione e la vendita di prodotti stagionali per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

Il provvedimento di revoca si fondava su due inadempienze: il pagamento tardivo del canone per la stagione estiva 2024 e l’occupazione di un’area superiore a quella assentita, accertata da un unico accesso della Polizia Locale. La ricorrente deduceva la genericità della motivazione sulla superficie, l’assenza di un interesse pubblico concreto e la sproporzione del giudizio di gravità, avendo provveduto al pagamento subito dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, non avendo la società ottenuto l’autorizzazione all’esercizio del commercio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La concessione, per la sua durata decennale, conserva l’attitudine a produrre effetti nelle stagioni successive; la mancata autorizzazione relativa alla sola stagione 2024 non elimina quindi l’interesse a impugnare la revoca, restando possibile fruire del posteggio, previo ottenimento del titolo, negli anni seguenti.

Nel merito, il percorso argomentativo muove dalla clausola di revoca contenuta nell’atto di concessione. L’art. 7 riserva al concedente la facoltà di revocare la concessione per inadempienza rispetto agli impegni assunti e, specificatamente, in caso di mancato pagamento anche parziale del canone e degli oneri accessori entro i termini e con le modalità previste. Il dato testuale esclude la lettura proposta dalla ricorrente, secondo cui sarebbe necessario l’inadempimento congiunto di tutte le obbligazioni di pagamento: la clausola qualifica come inadempienza rilevante il versamento parziale e tardivo di quanto esattamente dovuto.

Da qui la reiezione delle censure sulla proporzionalità della misura. La stessa concessione, adottata a monte, prevedeva espressamente che un pagamento tardivo e parziale giustificasse la revoca; il giudizio di gravità dell’amministrazione non può quindi essere sindacato come se il titolo nulla dicesse sul punto. Il parametro di valutazione è interno alla disciplina convenzionale accettata dal concessionario.

Quanto alla seconda inadempienza, il Collegio osserva che tra gli impegni assunti vi era quello di ottenere l’autorizzazione all’esercizio del commercio prima di occupare l’area. La condotta della ricorrente integra pertanto un’ulteriore grave inadempienza. La circostanza che la ricorrente non fosse dotata, al momento dell’occupazione, del titolo abilitativo le precludeva la possibilità di occupare l’area, rendendo irrilevante il riferimento a una superficie di «circa» 100 mq nel verbale.

Il verbale, inoltre, dettaglia sufficientemente il materiale rinvenuto — quattro ombrelloni, un ripostiglio, un congelatore — e risultano presuntive, prive di principio di prova, le deduzioni sull’asserito errore di percezione degli agenti. Il ricorso è quindi respinto; le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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