Conversione permesso di soggiorno stagionale: cessazione materia del contendere per sopravvenuto rilascio del nulla osta (TAR Lombardia n. 3842 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando l’amministrazione, nell’esecuzione di un ordine cautelare di riesame, si ridetermini rilasciando il provvedimento richiesto, così da soddisfare integralmente l’interesse fatto valere in giudizio. L’emanazione del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato e il conseguente rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura rendono definitivamente superato l’atto impugnato. In tale evenienza il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, potendo compensare le spese in ragione della particolarità della fattispecie e del supplemento istruttorio necessario per la disamina della pratica.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 04.12.2023, istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a favore del proprio dipendente. La Prefettura, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rigettava la domanda per carenza di documentazione essenziale. La società insorgeva, deducendo di aver trasmesso la documentazione integrativa nei termini, senza che l’amministrazione ne avesse tenuto conto.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nella fase cautelare, aveva evidenziato che la documentazione versata in atti dalla ricorrente non comprovava il possesso, al momento dell’istanza di conversione, del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, requisito normativamente richiesto. Ciononostante, era stato ordinato all’amministrazione di procedere a un motivato riesame in contraddittorio con la parte privata, verificando la sussistenza del titolo alla data della domanda. Alla mancata esecuzione dell’ordine era seguito il provvedimento cautelare di conferma della sospensione e la richiesta di chiarimenti alla Prefettura.
All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione ha comunicato di aver proceduto alla concessione della conversione del permesso di soggiorno in data 28.01.2025. La Questura ha quindi rilasciato al lavoratore il permesso per motivi di lavoro subordinato con scadenza 28.04.2026, del quale è stata versata copia in giudizio, e l’interessato ha presentato istanza di rinnovo. La società ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento da parte della Prefettura.
Sulla base di tali elementi, il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione, rilasciando il nulla osta e consentendo il successivo rilascio del titolo di soggiorno, avesse superato il provvedimento negativo impugnato, riscontrando positivamente la richiesta della parte privata. La successiva attività amministrativa è stata pertanto qualificata come integralmente satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della fattispecie e del supplemento istruttorio necessario per la piena disamina della pratica.
Nota della Redazione
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