Improcedibilità del ricorso per inerzia processuale e disinteresse alla decisione (TAR Lombardia n. 3804 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata risposta all’ordinanza istruttoria con cui il giudice chiede di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione, unitamente alla mancata comparizione alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., costituisce comportamento processuale dal quale desumere in modo implicito ma inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse. In tale evenienza il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm., potendo il giudice trarre elementi decisivi dall’inerzia della parte, che manifesta il proprio attuale disinteresse alla definizione della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una tabaccheria, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande non assistita, con consumo sul posto in un locale contiguo all’esercizio principale. Il Comune, dopo aver inibito l’avvio, aveva disposto con ordinanza la cessazione dell’attività, rilevando la violazione delle norme locali di igiene e di accessibilità per i disabili, in quanto l’attività si svolgeva su un soppalco chiuso non accessibile e privo di servizi per il personale.

La società aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che, non trattandosi di un bar ma di una somministrazione non assistita, non dovessero trovare applicazione le previsioni in tema di igiene e barriere architettoniche richiamate dal Comune. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 31 maggio 2023.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro procedurale. Con ordinanza istruttoria presidenziale del 10 marzo 2026 era stato chiesto alle parti di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione, con espresso avvertimento circa la possibilità di declaratoria di improcedibilità in caso di mancato adempimento. La ricorrente non aveva fornito riscontro, mentre il Comune aveva depositato memoria chiarendo l’assenza di fatti nuovi e la cessazione dell’attività conformemente all’ordinanza impugnata.

Successivamente, con avviso di Segreteria del 30 aprile 2026, i difensori erano stati informati della fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., reiterando l’avvertimento circa le conseguenze dell’inerzia. La ricorrente non aveva depositato memorie né era comparsa all’udienza.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, legittima il giudice a desumere elementi decisivi dal comportamento processuale, che manifesta implicitamente ma in modo inequivoco il disinteresse alla decisione, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063 e del C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *