Nullità del mandato ad litem conferito dal procuratore (TAR Liguria n. 538 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina del difensore, può essere conferito, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., soltanto a colui che sia già investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. È pertanto nullo il mandato alle liti sottoscritto da un soggetto che, quale mero procuratore della società, risulti investito del solo potere di rappresentarla in giudizio e non anche di poteri di natura institoria o sostanziale. Nel processo amministrativo la nullità del mandato non è sanabile tramite il rimedio dell’art. 182 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della distribuzione di carburanti, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva concluso negativamente il procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione. Il diniego era motivato dalla localizzazione dell’intervento in area soggetta a vincolo paesaggistico e destinata dal piano regolatore a verde pubblico, per la quale l’art. 5 del D.M. 30/6/2021 preclude l’installazione di tali impianti.
Avverso il diniego la società deduceva tre motivi di ricorso, contestando la riconducibilità dell’area alla categoria del verde pubblico e invocando la formazione del silenzio-assenso sull’istanza. Nel corso del giudizio, il collegio segnalava alle parti l’eventuale inammissibilità del ricorso per nullità del mandato alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che il potere di stare in giudizio per la società spetta, ex art. 75, comma 3, c.p.c., al suo legale rappresentante. Nel caso di specie, il mandato alle liti era stato invece conferito da un funzionario della società capogruppo, il quale aveva agito quale procuratore della ricorrente in forza di una delega ricevuta, a sua volta, da un altro procuratore della società.
La circostanza che il soggetto conferente il mandato fosse titolare di un potere di rappresentanza processuale della società non è stata ritenuta sufficiente. Richiamando l’orientamento costante delle Sezioni Unite n. 4666 del 1998 e della giurisprudenza successiva, il giudice ha evidenziato che la nomina del difensore postula pur sempre la titolarità, in capo a chi la rilascia, di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto controverso, in coerenza con la lettera dell’art. 77 c.p.c., che menziona il procuratore generale e quello preposto a determinati affari.
Dall’esame della procura prodotta in giudizio non è emersa, in capo alla sottoscrittrice del mandato, l’attribuzione di poteri di natura institoria ex art. 2203 cod. civ. né, più in generale, di poteri sostanziali rispetto all’affare dedotto in giudizio. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la delega non era stata conferita dal legale rappresentante della società, bensì da un altro procuratore, e che la procura notarile originaria non era stata depositata in atti, impedendo ogni verifica sull’effettiva estensione dei poteri rappresentativi.
Tali carenze hanno determinato la nullità del mandato alle liti. Il collegio ha infine precisato che, nel processo amministrativo, la nullità non è sanabile mediante il rimedio di cui all’art. 182 c.p.c., come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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