Carenza sopravvenuta di interesse per improcedibilità del ricorso sul PEI (TAR Lombardia n. 3802 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso, intervenuta a seguito della sopravvenuta convocazione del GLO e della rinnovazione della procedura di verifica del PEI, determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. L’accertamento giurisdizionale deve essere dichiarato con sentenza definitiva, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.
Il Fatto
I genitori di un alunno minore, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, terzo comma, legge n. 104/1992, avevano impugnato il verbale dell’incontro del GLO di verifica finale del PEI e il medesimo PEI per l’a.s. 2023/2024, nella parte in cui non erano state accolte le loro proposte di aggiornamento delle condizioni di contesto e di progettazione. Il ricorso era diretto altresì all’accertamento del diritto dello studente a fruire, per l’a.s. 2024/2025, di una programmazione educativa individualizzata conforme ai requisiti di cui all’art. 8, terzo comma, d.m. n. 182/2020, coordinata con gli interventi educativi e riabilitativi ad orientamento ABA svolti in ambito extra-scolastico.
Si erano costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comune, resistendo al ricorso. La parte ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare, avendo avuto notizia della sopravvenuta convocazione del GLO per il giorno 25 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con avviso di Segreteria notificato alle parti il 5 giugno 2026, il ricorso era stato fissato per la camera di consiglio del 16 luglio 2026 ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm.
Con memoria depositata il 15 giugno 2026, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione, resa in considerazione della sopravvenuta convocazione del GLO e della conseguente rinnovazione della procedura di verifica del PEI, è stata valutata dal Tribunale come espressione della volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio.
Alla luce di tale sopravvenienza, il Tribunale ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla decisione, dovendo pertanto dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia è stata resa in forma sintetica ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., in assenza di questioni complesse da dirimere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della controversia e l’andamento complessivo del giudizio, caratterizzato dalla rinuncia alla domanda cautelare e dalla sopravvenuta rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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