Revisione prezzi appalti: clausola necessaria e onere risolutivo (TAR Lombardia n. 3743 del 18.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 50 del 2016, la revisione prezzi è consentita solo se prevista nei documenti di gara iniziali da una clausola chiara, precisa e inequivocabile, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. Tale norma, in quanto speciale, prevale sulla disciplina codicistica, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1664 cod. civ. all’ipotesi di aumento dei costi. Le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, del medesimo decreto, così come l’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022, non attribuiscono all’appaltatore alcun diritto alla rinegoziazione, ma configurano un potere di modifica unilaterale in capo alla stazione appaltante o un accordo tra le parti. L’unico rimedio esperibile dall’appaltatore che lamenti un’eccessiva onerosità sopravvenuta è la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 cod. civ.

Il Fatto

L’Ente di Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como ha affidato alla società ricorrente un appalto per la realizzazione di una motonave da 250 passeggeri, per un importo complessivo di euro 4.360.400,06. A seguito dell’aumento dei costi di energia e materie prime, l’appaltatrice ha presentato un’istanza di revisione prezzi, poi respinta dall’Amministrazione con determina del 2024. La società ha quindi impugnato il provvedimento, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al compenso revisionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la vicenda nell’ambito del d.lgs. n. 50 del 2016, in considerazione della data di indizione della gara. Ha poi richiamato il principio per cui la revisione prezzi è ammessa esclusivamente se assistita da una clausola chiara e specifica, non potendo trovare applicazione analogica la legislazione emergenziale Covid-19 né la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 36 del 2023, priva di valenza retroattiva.

La sentenza ha escluso che le norme invocate dalla ricorrente potessero fondare la pretesa. L’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, d.lgs. n. 50/2016, che attuano l’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, sono diretti a regolare il potere di modifica unilaterale della stazione appaltante, a tutela della concorrenza, e non a riconoscere una posizione di interesse legittimo o diritto soggettivo in capo all’appaltatore. Analogamente, l’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022 consente solo una variante in corso d’opera concordata, finalizzata a generare risparmi da compensare con gli aumenti dei costi.

Nel caso di specie, il contratto non conteneva una clausola chiara e inequivocabile di revisione, prevedendo anzi un prezzo fisso ed invariabile. Il rinvio all’art. 9 del contratto, che richiama genericamente l’art. 106 del codice dei contratti, non è stato ritenuto sufficiente ad integrare la previsione di cui all’art. 106, comma 1, lett. a).

La Corte ha quindi concluso che, in mancanza di una tale clausola, l’unico rimedio per l’appaltatore è la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ., qualora l’onerosità non rientri nell’alea normale del contratto. Tale interpretazione è compatibile con il diritto europeo, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella causa C-152/17. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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