Ammonimento questorile: l’onere istruttorio dell’amministrazione e il rinvio alla luce della sentenza Garagounis (TAR Lombardia n. 872 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammonimento questorile ex art. 3 del D.L. n. 93/2013, conv. con L. n. 119/2013, e art. 8 del D.L. n. 11/2009, conv. con L. n. 38/2009, l’amministrazione è tenuta a depositare in giudizio la documentazione acquisita e posta a fondamento del provvedimento, ivi compresi i verbali delle Forze dell’ordine, al fine di assicurare la piena cognizione dei fatti di causa da parte del Collegio e il contraddittorio tra le parti. La questione della legittimità dell’ammonimento deve essere valutata anche alla luce dei principi espressi dalla Corte EDU nelle sentenze Garagounis c. Italia del 13 novembre 2025 e Giuliano Germano c. Italia del 22 giugno 2023.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore in data 19 marzo 2026 ai sensi degli artt. 3 del D.L. n. 93/2013 e 8 del D.L. n. 11/2009, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo plurime censure che richiamavano anche i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di tutela dei diritti fondamentali. Nel ricorso veniva inoltre indicato un video che parte ricorrente chiedeva di poter depositare in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, preliminarmente, ha ritenuto necessario disporre adempimenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2 e 63, comma 1, c.p.a., al fine di acquisire dall’amministrazione gli atti e la documentazione cui il provvedimento di ammonimento fa ripetutamente riferimento nelle proprie premesse. Il Collegio ha, in particolare, ordinato il deposito dei verbali redatti dalle Forze dell’ordine posti a fondamento del provvedimento gravato, prevedendo la possibilità di anonimizzare i soli dati personali ritenuti necessari, così da garantire la piena cognizione dei fatti di causa e il contraddittorio tra le parti.
L’incombente istruttorio è stato fissato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, mentre parte ricorrente è stata autorizzata al deposito del video indicato nel ricorso, secondo le modalità tecniche compatibili con il processo amministrativo telematico.
Quanto alla domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., da tenersi entro il primo trimestre del 2027. In quella sede, ha precisato il Collegio, le censure potranno essere valutate anche alla luce della recente sentenza della Corte EDU, Sez. I, 13 novembre 2025, Garagounis c. Italia, e della sentenza Corte EDU, Sez. I, 22 giugno 2023, Giuliano Germano c. Italia, nonché delle deduzioni delle parti.
Il Tribunale ha quindi disposto gli adempimenti istruttori e fissato l’udienza pubblica di trattazione, rimettendo le spese al definitivo, richiamando a sostegno della scelta cautelare il precedente del CGARS, Sez. giurisd., ord. n. 373/2025.
Nota della Redazione
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