Ottemperanza per la carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3668 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza per l’erogazione della carta docente, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione che non provi di aver effettuato pagamenti, neppure parziali, è dichiarata inottemperante. Il giudice assegna un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega. La condanna alla penalità di mora è esclusa quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un importo di euro 500,00 annui, oltre accessori. La sentenza era passata in giudicato e notificata ritualmente all’amministrazione.

Non avendo ricevuto alcun pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al fine di conseguire il rilascio del beneficio, precisando di non estendere l’azione alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che, rispetto al titolo esecutivo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento di somme dovute in base a provvedimenti giurisdizionali. L’amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’ha esclusa, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dell’entità delle somme pretese. Ha infine condannato l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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