Ottemperanza per crediti pecuniari da giudicato: notifica del titolo alla sede reale del debitore nei 120 giorni (TAR Lombardia n. 3576 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza volta all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro richiede, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che il creditore abbia notificato il titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso. La notifica deve avvenire presso la sede reale dell’ente, individuata attraverso l’indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA. ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012. L’utilizzo del domicilio digitale presente nel Registro IPA, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012, è legittimo solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. La notifica presso gli uffici periferici o l’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine, con conseguente inammissibilità dell’azione.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 2.000,00 sulla “Carta elettronica” per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante il suo passaggio in giudicato.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si costituiva con memoria formale. In sede di trattazione, il Collegio rilevava d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, trattandosi di obbligazione pecuniaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito dell’inadempimento, ravvisando un vizio procedurale nella notifica del titolo esecutivo. L’azione di ottemperanza, quando ha ad oggetto il pagamento di somme di danaro, costituisce uno strumento di esecuzione forzata alternativo a quello ordinario: in questa prospettiva, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 deve considerarsi applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Il Collegio ha precisato che il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, in modo da consentire all’ente l’attivazione del procedimento contabile per l’adempimento spontaneo. Nel caso di notifica a mezzo PEC, grava sul creditore l’onere di individuare correttamente l’indirizzo digitale. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012, che qualifica come pubblici elenchi il Registro INI-PEC, l’INAD, l’ANPR, il Registro delle PP.AA. e il ReGIndE. La notifica alle pubbliche amministrazioni è validamente eseguita presso il domicilio digitale indicato nel Registro delle PP.AA.; il ricorso al domicilio presente nel Registro IPA è ammesso solo in via sussidiaria, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La ricorrente aveva invece notificato il titolo agli Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia di Milano e di Monza-Brianza e alla Direzione Regionale Lombardia, che non individuano il debitore tenuto all’adempimento. Irrilevante è stata ritenuta anche la notifica all’indirizzo indicato nel comunicato ministeriale sulle “carte docenti”, trattandosi di un atto organizzativo privo di efficacia normativa che non sostituisce l’indirizzo ufficiale dell’ente. Neppure la notifica presso l’Avvocatura dello Stato può surrogare l’incombente, essendo prevista solo a fini processuali e non per gli effetti sostanziali dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Ne consegue che, non essendo stata validamente effettuata la notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere e il ricorso era prematuro. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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