Carta docente: l’inottemperanza del Ministero è accertata col giudizio di ottemperanza e si nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3574 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo per il giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario che condanni l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, qualora il credito non sia contestato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dall’ordinario per il pagamento. L’accertamento dell’inottemperanza comporta l’assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere, con la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

A seguito della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la “carta elettronica” per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, l’interessato, non avendo ricevuto alcun pagamento, notificava il titolo all’amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che, rispetto alla sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti né parziali né totali.

Il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sull’an o sul quantum del credito, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Tale atteggiamento processuale ha indotto il Collegio a ritenere il credito non contestato e a dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali.

Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *