L’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è inammissibile se il pagamento è già stato eseguito (TAR Lombardia n. 3516 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. avverso una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro emessa dal giudice ordinario è inammissibile quando la pubblica amministrazione abbia già integralmente adempiuto all’obbligo di pagamento in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso. In tale ipotesi non sussiste alcun inadempimento residuo da censurare, con la conseguenza che la domanda di ottemperanza non può trovare ingresso. La pronuncia di inammissibilità per difetto dei presupposti dell’azione esecutiva non osta alla condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che può giustificare la compensazione solo in presenza di peculiarità della controversia e del carattere in rito della pronuncia.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, docente, l’importo di € 500,00 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata in data 25.11.2025. Il creditore, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, notificava e depositava quindi un ricorso per ottemperanza.
Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, producendo l’attestazione del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale da cui risultava che la sentenza era stata già eseguita in data 10.12.2025, ossia prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Successivamente, il ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo nel frattempo avvenuto l’accreditamento delle somme, insistendo tuttavia per la condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione formulata dall’Amministrazione resistente. La parte ricorrente aveva infatti dedotto l’inadempimento dell’obbligo di esecuzione della sentenza del giudice ordinario, ma la somma dovuta risultava essere stata già corrisposta in data antecedente all’instaurazione della controversia.
La circostanza che l’adempimento fosse integrale e precedente alla proposizione del ricorso ha escluso la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, la quale postula un inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Nessuna utilità poteva pertanto derivare all’istante dalla pronuncia richiesta, atteso che l’obbligo di pagamento era stato già integralmente satisfatto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della controversia e il carattere in rito della pronuncia adottata, pur avendo la parte ricorrente insistito per la condanna della controparte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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