Diritto di accesso del secondo classificato agli atti di risoluzione del primo (TAR Sardegna n. 797 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente secondo classificato in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico vanta un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla risoluzione per inadempimento di un precedente contratto subita dal primo classificato, quando tale documentazione sia potenzialmente idonea a mettere in discussione la legittimità della partecipazione di quest’ultimo alla gara. Detto interesse sussiste in quanto l’ipotetica esclusione del primo classificato potrebbe riflettersi positivamente sulla sfera giuridica del richiedente. L’ostacolo alla conoscibilità degli atti di gara, previsto dalla disciplina sulla riservatezza durante lo svolgimento della procedura, non opera quando l’aggiudicazione sia già intervenuta con riferimento al lotto oggetto di contestazione, rendendo inapplicabile la richiamata disciplina sulla riservatezza degli atti a gara in corso.
Il Fatto
Poste Italiane S.p.A. aveva indetto una procedura di gara per l’affidamento di Accordi Quadro per il servizio di trasporto di prodotti postali, suddivisa in due lotti. All’esito delle operazioni selettive, per il Lotto 1, risultava prima in graduatoria una società concorrente, mentre il secondo posto era occupato dal costituendo R.T.I. di cui faceva parte la società ricorrente.
In data 2 gennaio 2026, la società seconda classificata presentava istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla risoluzione per inadempimento disposta da Poste Italiane nei confronti della prima classificata in relazione a un precedente rapporto contrattuale, chiedendo copia di una serie di documenti, tra cui il provvedimento di risoluzione dell’Accordo Quadro, i verbali delle verifiche eseguite sui mezzi e il DGUE presentato per la partecipazione alla gara. La stazione appaltante, con provvedimento dell’11 febbraio 2026, comunicava di non poter accogliere la domanda di accesso, ritenendo la documentazione non riguardante gli atti del procedimento di affidamento in oggetto e difettando, comunque, l’interesse della richiedente. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di accesso. In primo luogo, il Collegio ha rilevato come la ricorrente avesse ampiamente dimostrato la titolarità di un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta. Tale documentazione, infatti, riguardava l’atto di risoluzione per inadempimento adottato nei confronti della controinteressata in relazione a un precedente contratto d’appalto avente a oggetto il medesimo servizio.
La Corte ha evidenziato la sussistenza di un nesso tra la documentazione richiesta e la posizione della ricorrente, atteso che gli atti relativi alla precedente risoluzione erano potenzialmente in grado di mettere in discussione la legittimità della partecipazione della controinteressata alla gara all’esito della quale la ricorrente si era classificata seconda. L’eventuale esclusione della prima classificata avrebbe, pertanto, potuto riflettersi positivamente sulla sfera giuridica della ricorrente stessa.
Quanto alla disciplina sulla riservatezza degli atti di gara, invocata dalla stazione appaltante per giustificare il diniego, il Tribunale ha precisato che tale ostacolo non opera nel caso di specie. Con riferimento al Lotto in discussione era infatti ormai intervenuta l’aggiudicazione in favore della controinteressata, con la conseguente inapplicabilità della disciplina sulla riservatezza degli atti di una gara ancora in corso.
Il Collegio ha, pertanto, annullato l’atto di diniego e condannato la stazione appaltante a concedere l’accesso, in forma di visione e copia, alla documentazione richiesta, compensando le spese di lite per la sussistenza di giusti motivi.
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Nota della Redazione
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