Ottemperanza per Carta docente: giudicato e termine di 120 giorni (TAR Lombardia n. 3453 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile qualora il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali a carico delle pubbliche amministrazioni, sia decorso dalla notifica del titolo esecutivo. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è rappresentato dalla sentenza di condanna munita di attestazione di conformità. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (Carta docente) per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione nel novembre 2023, era passata in giudicato nel gennaio 2026.
Non avendo l’Amministrazione scolastica provveduto all’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero all’erogazione della somma e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia premette che il giudizio di ottemperanza è volto ad assicurare l’esecuzione del giudicato. Nel caso di specie, il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, e notificato all’Amministrazione resistente.
Il Collegio osserva che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Tale termine, che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, costituisce un lasso temporale minimo necessario prima di procedere con l’esecuzione giudiziale. Il titolo esecutivo è identificato, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., nella sentenza munita di attestazione di conformità, come chiarito dal richiamo al precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Accertata la mancata prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza, il ricorso è accolto. Il TAR condanna il Ministero a erogare alla ricorrente l’importo di € 2.500,00 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, disponendo che, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta provveda direttamente all’esecuzione, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando tutti gli atti necessari. L’attività demandata al Commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Nota della Redazione
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