Ottemperanza per la carta del docente: l’astreinte è iniqua se il credito non è pecuniario (TAR Lombardia n. 3407 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta dal docente per l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è fondata, ove l’amministrazione non contesti l’an e il quantum del credito. Poiché la carta del docente costituisce un contributo per la formazione e non un corrispettivo, deve ritenersi manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato nel direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvede senza diritto a compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, dell’importo di € 500,00 annui. L’amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, con conseguente rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il TAR ha accertato che il Ministero non aveva formulato deduzioni sull’inadempimento, né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta e accreditando la somma complessiva di € 2.000,00 entro novanta giorni.

Quanto alla domanda di astreinte, il giudice ha escluso l’accoglimento, ritenendo la misura manifestamente iniqua. La carta del docente, infatti, assolve a una funzione di contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale e non ha natura di corrispettivo. In tale prospettiva, la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla funzione dell’obbligo ineseguito.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di un compenso in quanto connesso ai doveri d’istituto. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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