Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per spese di lite (TAR Lombardia n. 3377 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme liquidate in sentenze passate in giudicato, l’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, successivo alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’Amministrazione che abbia ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso è comunque considerata soccombente virtuale e va condannata al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con liquidazione ridotta in ragione della serialità della questione e del limitato impegno difensivo richiesto.
Il Fatto
Un avvocato, difensore in proprio, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, sezione Lavoro e Previdenza, due sentenze che condannavano il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, con distrazione a suo favore. Le sentenze, notificate all’Amministrazione nel mese di luglio 2025, erano passate in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alle sentenze.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva dato esecuzione alle sentenze, provvedendo all’accredito delle somme dovute in data 17 aprile 2026, come documentato dal ricorrente con memoria depositata il 27 aprile 2026. L’avvenuto pagamento ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, configurandosi la cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione non ha tuttavia esonerato l’Amministrazione dalla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso e che, pertanto, la resistenza aveva reso necessario l’intervento giurisdizionale.
Nella liquidazione delle spese, il Collegio ha tenuto conto della natura della controversia, caratterizzata da un’unica questione di carattere seriale, che non richiedeva l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Sulla base di tale valutazione, ha liquidato l’importo di euro 400,00 per compensi e spese, oltre IVA e CPA e contributo unificato se dovuto, disponendo la distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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