Candidato DSA e voto numerico insufficiente: sindacabile la discrezionalità tecnica, disposta la ricorrezione dell’elaborato (TAR Lombardia n. 743 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione degli elaborati delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense, ancorché espressa mediante voto numerico, non è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, che può verificarne l’attendibilità e la coerenza rispetto ai criteri predeterminati dalla Commissione ministeriale. Il giudizio di insufficienza che si esaurisca nel mero punteggio, senza dare conto dell’adesione ai criteri indicati, si risolve in un difetto di motivazione e in un’inadeguata istruttoria, sindacabile anche sotto il profilo della discrezionalità tecnica. In tali evenienze, la tutela cautelare può essere concessa disponendo la nuova correzione dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, con modalità tali da garantire l’anonimato del candidato.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione alla professione forense, affetto da DSA, veniva escluso dalla seconda fase della sessione 2025 a seguito della valutazione insufficiente dell’elaborato di diritto civile, cui era stato attribuito il punteggio di 15/30. Avverso il provvedimento di non ammissione e il verbale della Commissione esaminatrice, il ricorrente proponeva ricorso, censurando l’assenza di una motivazione adeguata del giudizio e la mancata considerazione della sua condizione specifica. L’originaria domanda cautelare veniva rigettata, ma, dopo aver preso visione degli elaborati di altri concorrenti, il candidato depositava motivi aggiunti, articolando nuove censure riguardanti l’inattendibilità della valutazione e reiterando l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha qualificato l’istanza come riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a., ravvisando i presupposti richiesti dalla norma: un mutamento delle circostanze o la conoscenza successiva di fatti pregressi, dimostrata dalla data di accesso agli elaborati altrui.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, affermando che la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’attendibilità e della coerenza delle operazioni tecniche, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale. La circostanza che i nove criteri di valutazione fossero stati predeterminati dalla Commissione ministeriale non costituisce un limite al sindacato, bensì un parametro obbligato al quale l’Amministrazione deve attenersi.
Nel caso concreto, il giudizio negativo espresso attraverso il solo voto numerico non è stato ritenuto oggettivamente riconducibile a quei criteri, evidenziando un difetto di istruttoria e una carenza motivazionale. La Corte ha precisato che, pur dovendosi valutare il giudizio alla luce dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la motivazione non può esaurirsi nel punteggio, ma deve dimostrare l’adesione ai canoni predeterminati, tanto più quando il candidato abbia segnalato una condizione di DSA.
Quanto al periculum in mora, esso è stato ravvisato nella pendenza dell’esame e nella necessità di non precludere al candidato la possibilità di proseguire la prova. La Corte ha quindi disposto la ricorrezione dell’elaborato da parte di una Commissione di una diversa Corte d’Appello, stabilendo che il documento fosse trasmesso in forma rigorosamente anonima e senza riferimenti all’ordinanza, con un termine di valutazione e modalità di trasmissione precise. In caso di esito positivo, la Commissione originariamente competente avrebbe dovuto consentire la prosecuzione dell’esame.
Nota della Redazione
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