Permesso di costruire convenzionato: il TAR fissa l’udienza di merito senza misure cautelari (TAR Lombardia n. 734 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso il diniego di permesso di costruire convenzionato, il Tribunale amministrativo, ove ritenga che gli interessi del ricorrente possano essere adeguatamente tutelati da una sollecita definizione del giudizio di merito, può fissare l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. senza delibare l’istanza di sospensione. La scelta di non pronunciarsi sulla sospensiva non implica una valutazione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, ma costituisce esercizio del potere officioso di abbreviazione dei termini processuali. La pronuncia anticipa la definizione del merito, contemperando le ragioni dell’istante con l’esigenza di economia processuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una serie di atti del Comune di Arconate, tutti riconducibili al procedimento per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato (cd. PCC1) su un’area di sua proprietà in via Moiona. In particolare, contestava la nota del 27 marzo 2026, con cui l’Amministrazione aveva affermato che la non conformazione del progetto alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT osta all’accoglimento dell’istanza, nonché gli atti endoprocedimentali del 16 luglio 2024 e del 14 novembre 2024 e la successiva diffida del 27 novembre 2025. La società impugnava altresì, in parte qua, la delibera di adozione della variante al PGT del 23 dicembre 2024 e la successiva delibera di approvazione del 26 luglio 2025.
Il ricorso conteneva anche una domanda risarcitoria per la lesione degli interessi legittimi e per la perdita di chance derivante dall’illegittimo ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. L’Amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di non doversi pronunciare sull’istanza cautelare, reputando che gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La disposizione invocata attribuisce al Tribunale il potere di definire il giudizio nel merito con priorità, senza necessità di delibare la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare. Tale facoltà risponde a una logica di economia processuale, evitando una pronuncia interinale quando la questione di merito può essere rapidamente decisa.
La scelta del Collegio non contiene pertanto alcuna valutazione, nemmeno implicita, sulla fondatezza del ricorso o sul pregiudizio lamentato: essa è coerente con la natura strumentale della tutela cautelare rispetto al giudizio di merito, che resta la sede naturale di definizione della controversia.
Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito, disponendo la compensazione delle spese di fase e rimettendo all’Amministrazione l’esecuzione dell’ordinanza. La pronuncia è stata adottata nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.
Nota della Redazione
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