Prezzi minimi garantiti e biomassa da rifiuto: illegittimo l’azzeramento di costi (TAR Lombardia n. 3278 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo generale che determina i presupposti economici di un regime incentivante è immediatamente lesivo e va impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere gli atti applicativi, quando il contenuto di questi ultimi sia preordinato e vincolato dalle sue disposizioni. In materia di regolazione, il sindacato del giudice amministrativo non è di tipo sussuntivo ma funzionale, incentrato sui principi di ragionevolezza anche tecnica e di proporzionalità. È illegittima la deliberazione con cui l’Autorità, nel definire i prezzi minimi garantiti per gli impianti a biomassa ai sensi dell’art. 3-ter del d.l. n. 57/2023, azzera le componenti relative al costo del combustibile e del trasporto per la frazione biodegradabile dei rifiuti, quando tale scelta non è imposta dalla norma primaria, che impone di commisurare i prezzi ai valori di costo delle materie prime a copertura dei costi di funzionamento, e si fonda su un’erronea interpretazione degli esiti istruttori.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di produzione di energia da biomassa solida che utilizza anche rifiuto legnoso, ha impugnato la deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel e il relativo allegato A, nella parte in cui, nel calcolo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, ha fissato a zero i coefficienti relativi al prezzo del combustibile e al suo trasporto. La società ha dedotto che tale scelta, recepita da un rapporto tecnico della società RSE, non considera che il rifiuto legnoso ha un costo di approvvigionamento reale, dimostrato dalle fatture di acquisto e dalle convenzioni del Consorzio Rilegno, precludendo di fatto l’accesso al regime incentivante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo la delibera immediatamente lesiva della posizione della ricorrente, trattandosi di atto generale dal contenuto direttamente precettivo, i cui atti esecutivi sono preordinati e vincolati. Ha richiamato il sindacato funzionale sulla regolazione espresso dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2025, secondo cui l’interessato può contestare in ogni punto la scelta regolatoria prospettando seri profili di irrazionalità e di inattendibilità tecnico-scientifica.
art. 3-ter del d.l. n. 57/2023, nel sostituire l’art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 28/2011, impone che i prezzi minimi garantiti siano corrisposti a copertura dei costi di funzionamento per assicurare la prosecuzione dell’esercizio e che il loro valore sia aggiornato tenendo conto dei valori di costo delle materie prime. Tale norma non autorizza una discriminazione tra impianti in ragione del tipo di alimentazione e non impone l’azzeramento delle componenti di costo per il rifiuto legnoso.
La Corte ha quindi accertato che ARERA ha erroneamente interpretato gli esiti istruttori: il rapporto RSE non dimostrava che tutti gli impianti ricevessero un ricavo dall’approvvigionamento del rifiuto, ma si limitava a consigliare l’azzeramento della componente per la difficoltà di standardizzare un costo negativo di conferimento. L’Autorità, recependo supinamente tale valutazione di massimo, ha finito per assumere come dimostrato un dato non emerso, senza contestualizzarlo o disporre un supplemento istruttorio, nonostante la ricorrente avesse allegato elementi comprovanti l’esistenza di un significativo mercato oneroso del combustibile da rifiuto legnoso. È stata altresì rilevata la carenza motivazionale in ordine all’azzeramento della componente di trasporto, giustificata solo in sede difensiva e non nella delibera.
Il ricorso è stato accolto e la deliberazione annullata nella parte di interesse della ricorrente, con condanna di ARERA alle spese di lite e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità.
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Nota della Redazione
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