Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 412 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è ammissibile e fondata quando il titolo azionato rechi una condanna pecuniaria, sia passato in giudicato ed sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Persistendo l’inerzia dell’Ente debitore, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, dispone l’intervento sostitutivo mediante nomina del commissario ad acta e fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Il Fatto
Un docente chiede l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che gli aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di euro 2.000,00 sulla carta elettronica, oltre interessi legali.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, ma l’Ente non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La pretesa azionata si fonda su un titolo assistito da efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione.
Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro reca una condanna pecuniaria, è passata in giudicato in data 4 ottobre 2024 ed è stata ritualmente notificata all’Amministrazione in data 5 aprile 2024, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento. L’inerzia dell’Ente debitore non è stata giustificata da alcuna difesa sostanziale.
Il ricorso è pertanto accolto. L’Amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito dell’importo di euro 2.000,00, oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è disposto l’intervento sostitutivo, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Ente non ha rappresentato ragioni ostative, sì che l’applicazione della penalità non determina un effetto manifestamente iniquo. La misura è pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ritardo, dalla notificazione fino all’integrale pagamento, restando compreso nel mandato del commissario anche il pagamento della penale maturata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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