Ottemperanza per retribuzione professionale docenti: condanna ad adempiere entro novanta giorni e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3258 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docenti costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’accertamento dell’inadempimento, non contestato, legittima la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva decorso infruttuosamente il termine. L’attività demandata al commissario, rientrando nei suoi compiti istituzionali, non comporta la corresponsione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 2.390,83, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti. Il Ministero, rimasto inadempiente, non aveva dato esecuzione alla sentenza, notificata in data 9 ottobre 2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato e che la sentenza da eseguire era passata in giudicato. Ha pertanto verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.
Accertato l’inadempimento, il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha altresì nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che lo stesso potrà essere investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha infine chiarito che, poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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