Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione della sentenza nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3256 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione spontanea successiva alla instaurazione del giudizio non esonera l’Amministrazione soccombente dalla refusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva prestato servizio negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Con sentenza del Tribunale di Milano, era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Non avendo ricevuto spontanea esecuzione, il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato che l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, aveva dato esecuzione alla sentenza provvedendo al pagamento di quanto dovuto.
Alla luce di tale circostanza, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata in via di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha rilevato che l’esecuzione è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che l’Amministrazione resistente, avendo dato causa al giudizio, è stata condannata al rimborso delle spese, liquidate in euro 800 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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