L’accertamento dell’inottemperanza del giudicato sulla carta del docente non richiede una nuova cognizione sul merito (TAR Lombardia n. 3120 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’accertamento dell’inottemperanza non richiede una nuova cognizione sul merito della pretesa, essendo sufficiente verificare che la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non abbia dedotto di aver adempiuto. Il mancato riconoscimento della carta del docente in favore del personale docente non di ruolo, accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, costituisce pertanto un inadempimento sanzionabile in sede di giudizio di ottemperanza, con assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per un importo complessivo di 3.000,00 euro. Sulla sentenza si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. A fronte del mancato adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inottemperanza dell’Amministrazione al predetto giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Solo a seguito del decorso di tale termine, infatti, l’Amministrazione può considerarsi inadempiente e il creditore può attivare il rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato era sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Non era pertanto richiesto alcun riesame della fondatezza della pretesa sostanziale, ormai coperta dal giudicato.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inottemperanza, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, precisando che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali e che non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza, condannando l’Amministrazione alla rifusione nella misura liquidata nel dispositivo, tenuto conto del limitato impegno richiesto su una causa seriale, e ha disposto la distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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