Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per silenzio-inadempimento (TAR Abruzzo n. 329 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità del ricorso va dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, non contestata dalle altre parti costituite, è idonea a determinare l’esito in rito. La libera scelta di parte ricorrente di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, cui aderisce la stessa in proprio, giustifica la compensazione delle spese di lite e la declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, ove versato, che resta a carico della parte che ha dato causa alla lite.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante di un’associazione, proponeva ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di accesso civico del 4.9.2025 e del Responsabile della Corruzione e Trasparenza sull’istanza di riesame del 4.11.2025. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti.

Con memoria del 27 aprile 2026, la difesa di parte ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, in ragione di un riorientamento delle priorità dell’associazione — cui la ricorrente in proprio aderiva — incentrate su interessi diversi da quelli che avevano originato l’iniziativa processuale, concludendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, in ossequio al principio dispositivo che regola il processo amministrativo. La pronuncia di improcedibilità è stata adottata in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Nessun dubbio è stato ravvisato in ordine al difetto di interesse, tenuto conto dell’espressa dichiarazione di parte ricorrente e della mancanza di controdeduzioni delle altre parti costituite. L’esito in rito, originato da una libera scelta di parte ricorrente, ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, ove versato, rimasto a carico della parte che ha dato causa alla lite.

In conclusione, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo la compensazione delle spese e l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *